L’affidamento paritario secondo la Corte di Cassazione: la (auspicabile) fine del maternal preference?
di Stefano Cera, consigliere nazionale APS
Corte di Cassazione Ord. 21 gennaio 2025, cron. 1486
Con la sentenza in commento la Corte di Cassazione assume una posizione molto chiara in materia di collocamento della prole in età prescolare, mettendo nuovamente in dubbio il principio del c.d. maternal preference, principio che spesso giuda ancora le decisioni dei tribunali.
Nella vicenda in esame il giudice di primo grado aveva statuito la collocazione paritaria di una bambina di tre anni presso entrambi i genitori, tendendo conto del fatto che gli stessi risiedevano in appartamenti attigui e dunque il regime proposto appariva pienamente idoneo all’applicazione del regime di frequentazione statuito.
La madre della minore proponeva reclamo, accolto dalla Corte d’Appello sul solo presupposto che, data la tenera età della bambina, la stessa non potesse essere collocata pariteticamente anche dal padre.
A fronte del reclamo paterno la Corte di legittimità introduceva un importante principio di diritto, il quale mette in discussione la collocazione prevalente presso la madre dei minori in età prescolare.
La Cassazione, infatti, nella propria motivazione, evidenziava come non potesse essere il solo criterio dell’età ostativo ad una frequentazione paritetica del figlio con entrambi i genitori, risultando la statuizione contraria ai principi di diritto contenuti dalle norme che disciplinano l’affidamento.
Sentenzia sul punto la Corte: “il passaggio da un collocamento paritario su base settimanale ad un collocamento prevalente presso la madre, dettato da in criterio astratto erroneamente prevalente rispetto a una doverosa valutazione in concreto, è stato accompagnato da una drastica riduzione dei tempi di frequentazione tra padre e figlia, nonostante la acquisita circostanza della contiguità tra le abitazioni dei genitori e la menzionata disponibilità di tempo del padre, in assenza dell’indicazione di elementi che giustificassero tale costrizione. Tale scelta sui tempi e modi di frequentazione tra padre e figlia è risultata del tutto sganciata da una valutazione in concreto della relazione della bambina con ciascuno dei genitori, delle esigenze della stessa, oltre che della disponibilità e delle attitudini dei genitori, e ha avuto l’effetto di limitare grandemente, e non favorire, come previsto dall’art. 337-ter c.c., la conservazione del rapporto tra padre e figlia” (v. Cass Civ. Ord. 21 gennaio 2025, cron. 1486).
Da tale dispositivo possiamo certamente dedurre due principi di diritto, che dovranno trovare applicazione nelle future decisioni dei tribunali di merito. In primo luogo sarà sempre necessario per il giudice motivare adeguatamente la propria decisione qualora essa stabilisca una collocazione prevalente da uno dei due genitori: il criterio dell’età, infatti, non potrà più essere considerato il solo elemento da valutare per stabilire detto regime di visita. In secondo luogo possiamo certamente affermare che, secondo la Cassazione, i minori (anche in tenera età) possono certamente pernottare presso il padre.
Tale assunto, che appare scontato secondo la giurisprudenza di molti tribunali, è ancora fonte di discussione presso le sedi giudiziarie minori, che spesso vedono ancora la presenza di magistrati contrari a consentire il pernottamento dei bambini fino a 3 o 4 anni di età dal genitore non collocatario.
La sentenza in esame potrà certamente essere di ausilio ai difensori impegnati nella tutela dei genitori di bambini in tenera età, che hanno, al pari dei più grandi, il diritto di continuare a frequentare equamente mamma e papà anche dopo la loro separazione.